La tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti si estende durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio.

Le lavoratrici devono informare il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza non appena ne sono a conoscenza e le prescrizioni dovranno essere attuate fin da subito.

Lavorazioni vietate – rischi per la salute – astensione dal lavoro

Ai sensi della normativa vigente le lavoratrici siano adibite a mansioni che non comportino rischi per la salute e la sicurezza della gestante e del feto, privilegiando lavorazioni a rischio minimo.

Qualora la valutazione dei rischi evidenzi situazioni di possibile pregiudizio della salute della lavoratrice, si provveda invece alla ricollocazione, modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro.

Nel caso si evidenzi l’impossibilità di tale ricollocazione e/o modifica delle condizioni operative, si provveda all’avvio della pratica di astensione anticipata tramite apposita richiesta agli enti competenti.

In ogni caso sia rispettato quanto previsto dalla normativa in materia di astensione, congedo di maternità obbligatoria, fatte salve riquantificazioni, flessibilità e astensioni anticipate o posticipate previste dalla normativa vigente.